Home Su LA COMPAGNIA I PRESIDENTI LA CARBONAIA LA SEDE CURIOSITA' LO STATUTO

 

ASSOCIAZIONE RICREATIVO-CULTURALE E DI SOLIDARIETA’ SOCIALE



Società del Maggio Costabonese


STATUTO


COSTABONA 1998

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TITOLO 1

PRINCIPI


Art. 1
E’ costituita in Costabona una Associazione culturare- ricreativa e di solidarietà donominata “Società del Maggio Costabonese”. L’associazione ha durata di anni 10 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea.

Art.2
La Associazione non ha alcuna finalità speculativa o di lucro.

Essa si propone di:

1) Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, letterario, naturale, architettonico e costumistico legato alla Tradizione del Maggio Costabonese, attraverso il contributo volontario e gratuito di tutti gli aderenti nella preparazione e recita dei copioni di maggi ed altre eventuali manifestazioni a carattere ricreativo-culturale e folkloristico.

2) Diffondere tra gli aderenti il senso artistico e del bello servendosi di strumenti democratici che facilitino la pacifica ed ordinata convivenza anche nelle attività extra-lavorative.

3) Promuovere ed assecondare le attività culturali e ricreative degli abitanti del paese di Costabona che ne esprimano le tradizioni e i bisogni di aggregazione e sviluppo civile.

4) Favorire le istanze di solidarietà degli aderenti con la partecipazione ad iniziative di promozione umana e di integrazione sociale.

Art. 3
La Associazione può compiere tutte le operazioni utili per il conseguimento degli scopi per i quali si è costituita.

Essa potrà aderire ad Enti Nazionali e provinciali che ne tutelino e rappresentino gli scopi e la facilitino nella esplicazione della sua attività.

Art. 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) dal fondo comune che è varaiabile ed è formato anche dalle quote versate all’atto di adesione all’Associazione e determinate annualmente dall’Assemblea ( 2 Euro )

b) dalla riserva ordinaria, costituita con il prelevamento di almeno il 25% dei benefici netti del bilancio annuale.

c) da ogni altro fondo e accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

d) dal materiale vario occorrente all’allestimento delle attività dell’Associazione.

Art. 5
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15(quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capiatle durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II


ADERENTI


Art. 6
Il numero di aderenti è illimitato ma non inferiore a dieci.

L’ammissione dei soci è libera.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio di amministrazione.

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio di amministrazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 7
Ogni aderente nel rispetto del presente statuto e delle norme regolamentari dell’Associazione, si impegna a cooperare al raggiungimento delle finalità istitutive.

Ogni aderente presta la propria opera al fine di assicurare il successo alle manifestazioni indette, alle dirette dipendenze o del Consiglio di Amminiztrazione o della Commissione artistica.

TITOLO III


ORGANI SOCIALI

Art. 8
Sono organi sociali:

a) l’Assemblea degli aderenti

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Collegio Sindacale

d) la Commissione artistica.

Assemblea

Art. 9
L’assemblea è composta di tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’Organo sovrano dell’Associazione stessa.

E’ validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aderenti l’Associazione.

Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione, tramite lettera e/o avviso esposto nella sede dell’Associazione, non meno di quindici giorni prima della data di convocazione, almeno una volta ogni anno entro sei mesi dalla fine dell’esercizio, in seduta ordinaria, per:

a) l’approvazione del bilancio

b) l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale.

c) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno.

Può inoltre essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il C.d.A. lo ritenga opportuno, anche in seguito alla richiesta motivata di almeno n.3 aderenti.

Art.10
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli aderenti presenti. Nelle assemblee hanno diritto di voto solo gli aderenti. Non sono ammesse deleghe.

Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota di adesione.

E’ presieduta dal Presidente del C.d.A.

Consiglio di Amministrazione

Art. 11
Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri eletti dall’Assemblea generale fra tutti gli aderenti.

Gli amministratori durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 12
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, ed un Segretario Amministrativo.

Nomina anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Art. 13
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del C.d.A., nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

I libri dell’associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

Art. 14
Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione, dell’esercizio dei quali è tenuto ad informare con mezzi idonei i singoli aderenti ed a riferire con meticolosità e solerzia l’Assemblea. Esso può deliberare, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli di competenza dell’assemblea, nonché l’acquisto e la vendita di beni di interesse sociale.

Spetta anche al C.d.A. approvare il “piano delle rappresentazioni”, scegliere date e località, istituire corsi di educazione e tipi di manifestazioni.

Art. 15
Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei suoi membri. Delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente.

Collegio sindacale

Art. 16
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri eletti dall’Assemblea. I sindaci durano in carica un anno.

Art. 17
Il Collegio Sindacale deve controllare l’Amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, evidenziando in sede di Assemblea generale eventuali scorrettezze o mancanze del C.d.A.

Spetta anche al Collegio Sindacale convocare l’Assemblea qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione.

Commissione artistica

Art. 18
La commissione artistica è composta da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione al di fuori anche del C.d.A. stesso.

Art. 19
Sono compiti della Commissione artistica:

a) allestire gli spettacoli

b) assegnare le parti

c) coordinare e consigliare il C.d.A. nella preparazione dei piani annuali delle attività e nella scelta dei soggetti

d) organizzare le manifestazioni in genere

e) proporre al C.d.A. encomi agli aderenti o a terzi

Art. 20
I membri della Commissione artistica fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto.

Nel suo seno la Commissione artistica nomina il Dirigente responsabile . Della sua attività la commissione artistica risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica un anno.

Art. 21
La Commissione artistica può proporre per le varie manifestazioni regolamenti che, se approvati dall’Assemblea degli aderenti, diventano vincolanti e parte integrante del presente statuto.

Art. 22
Per particolari tipi di rappresentazioni la Commissione potrà ingaggiare elementi anche al di fuori degli aderenti, cui potrà essere conferito solo un eventuale rimborso spese.

DIRITTI DEI SOCI SUL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione.

E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto agli originari.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di richiesta di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dall’Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione atitolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Seguono i libri verbali e bilanci.

Costabona, anno 1998.

 

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